Non c’è violazione del principio del ne bis in idem in caso di condanna, per gli stessi fatti, di un soggetto alle sanzioni penali ed a quelle amministrative/tributarie, anche se di natura sostanzialmente penale. Sia a livello europeo che nazionale è infatti riconosciuta la possibilità del cumulo tra le due sanzioni, purchè le stesse, sommate, non siano eccessivamente gravose rispetto al reato commesso ed i due giudizi, penale e tributario, siano strettamente connessi, sia dal punto di vista sostanziale che temporale. Questi i principi contenuti nell’ordinanza della Corte di Cassazione n. 33050, depositata il 16 dicembre 2019.