Nel terzo settore già operativi i limiti retributivi
Il dipendente contro-esodato rientrato in Italia entro il 31 dicembre 2015 e che ha esercitato l’opzione per il regime fiscale agevolato degli impatriati può continuare a fruire dei benefici fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020. Il sostituto d’imposta è tenuto a operare le ritenute d’acconto ai fini dell’IRPEF sul 50 per cento del reddito di lavoro dipendente prodotto nel territorio italiano. E’ quanto ha evidenziato l’Agenzia delle Entrate con l’interpello n. 26 del 2020. Il quadro normativo resta, però, complesso per la sovrapposizione di diversi regimi agevolativi. Una complicazione per il sostituto d’imposta.
L’INPS, nel messaggio n. 793 del 2020, riepiloga la disciplina e detta i termini di presentazione delle domande di riconoscimento per lo svolgimento di lavori particolarmente faticosi e pesanti entro il 1° maggio 2020 per i lavoratori che maturano i requisiti agevolati per l’accesso al trattamento pensionistico dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021. Nel documento di prassi anche il riepilogo dei requisiti richiesti dalla disciplina vigente e i termini di decorrenza del trattamento.
L’Agenzia delle Entrate ha ampliato il periodo transitorio di Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici, prevedendo la possibilità di effettuare l’adesione al servizio di consultazione fino al 4 maggio 2020. Lo ha previsto con un provvedimento n. 99922 del 28 febbraio 2020, con cui ha stabilito, inoltre, che i consumatori finali che abbiano effettuato l’adesione al servizio possano consultare le proprie fatture ricevute a decorrere dal 1° marzo 2020. Tra l’altro sono state approvate le nuove specifiche tecniche.
Gli amministratori di condominio devono trasmettere i dati relativi alle spese sostenute dal condominio con riferimento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali, nonché con riferimento all’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all’arredo delle parti comuni dell’immobile oggetto di ristrutturazione, entro il 9 marzo 2020, anziché entro il 28 febbraio 2020. La proroga è stata disposta dall’Agenzia delle Entrate con il provvedimento n. 100083 del 28 febbraio 2020.
Per Confprofessioni è necessario rendere quanto prima effettivo il principio dell’equo compenso per le prestazioni rese alla P.A. e ai grandi committenti, attraverso il varo di un provvedimento ad hoc che vieti il conferimento di incarichi professionali gratuiti o il cui compenso non sia commisurato alla qualità e alla qualità della prestazione stessa.
Nell’ipotesi di rateazione degli esiti del controllo automatizzato derivanti dal mancato versamento dell’IVA periodica, il credito IVA da versamenti omessi si costituisce nel momento e nella misura in cui vengono eseguiti i pagamenti, anche se a distanza di anni. Lo ha reso noto l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 81 del 27 febbraio 2020, con cui ha chiarito che nella determinazione del credito IVA annuale non vanno considerati i versamenti periodici omessi ma si tiene conto esclusivamente dell’IVA periodica versata, anche a seguito del ricevimento delle comunicazioni degli esiti del controllo automatizzato.
Al fine di evitare la doppia deduzione fiscale delle perdite, la Corte di Giustizia UE ha dichiarato che una normativa di uno Stato membro può escludere la possibilità per una società, che ha trasferito la sede della propria direzione effettiva e, quindi, la propria residenza fiscale in tale Stato membro, di far valere una perdita fiscale originatasi, prima di tale trasferimento, in un altro Stato membro, nel quale essa conserva la propria sede sociale.