TFR: esigibile solo alla cessazione del rapporto di lavoro
L’erogazione del trattamento di fine rapporto avviene solo nell’ipotesi di effettiva cessazione del rapporto di lavoro. Pertanto in caso di cessione di ramo di azienda e di successivo fallimento del datore di lavoro cedente il riconoscimento della quota maturata presso quest’ultimo, da parte della società di finanziamenti creditrice, è sottoposto alla medesima condizione: i lavoratori, sebbene ceduti, proseguono la propria attività in vigenza di un rapporto con l’affittuario. A chiarirlo la Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 5376 depositata il 27 febbraio 2020,