Rimborsi, compensazioni più ampie L’obiettivo è un tetto di 1 milione
Nel messaggio n.1525 del 2020, l’INPS esamina i casi di compatibilità ed incompatibilità di altri tipi di permesso e congedo parentale, da parte dell’altro genitore appartenente allo stesso nucleo familiare, con la richiesta del congedo COVID-19. Il congedo COVID-19 può essere fruito da uno solo dei genitori oppure da entrambi, ma non negli stessi giorni e sempre nel limite complessivo, sia individuale che di coppia, di 15 giorni per nucleo familiare e non per ogni figlio. La fruizione è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso […]
Chiarita dall’INPS la documentazione da allegare alla domanda telematica per il pagamento del TFR e dei crediti di lavoro da parte del Fondo di garanzia nel caso di datore di lavoro non assoggettabile a procedura concorsuale. Nella domanda è già presente la dichiarazione relativa al fatto che non sono in corso altre azioni di recupero del credito. Pertanto, se il cessionario è già stato ammesso allo stato passivo non deve essere allegato il modulo “SR131”. E’ inoltre prorogata la liquidazione delle prestazioni fino alla data di cessazione dell’attuale stato di emergenza sanitaria.
Il regime forfetario può essere applicato a un soggetto non residente, solo se risiede in un Paese dell’Unione Europea ovvero in un Paese dello Spazio Economico Europeo, collaborativo ai fini dello scambio delle informazioni e produce in Italia, in qualità di Stato fonte, la maggior parte del suo reddito complessivamente prodotto. Lo ha ricordato l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello n. 106 del 15 aprile 2020, con cui ha chiarito quali siano le condizioni ai fini dell’applicazione del regime forfetario.
In tema di cessione del credito per interventi di riqualificazione energetica, il collegamento necessario ai fini della cedibilità del credito va individuato nel rapporto che ha dato origine alla detrazione, ciò allo scopo di evitare che le cessioni dei crediti si trasformino, di fatto, in strumenti finanziari negoziabili con il rischio di una riclassificazione degli stessi e conseguenti impatti negativi sui saldi di finanza pubblica. Lo ha evidenziato l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello n. 105 del 15 aprile 2020.
Vale 13 milioni il taglio del contributo del cinque per mille 2018 rispetto alle scelte effettuate dai contribuenti a favore di enti non profit, di ricerca e dei Comuni. In tutto sono stati ripartiti 495 milioni, un aiuto consistente per moltissimi enti impegnati a far fronte all’emergenza coronavirus
Con l’avviso pubblicato il 14 aprile 2020, l’INAIL fa presente che sono prorogati al 15 maggio 2020 i termini ordinatori e perentori che riguardano le procedure del bando ISI, a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Non è dunque possibile emanare provvedimenti negativi a causa del mancato rispetto dei termini contemplati per le fasi di verifica amministrativa e tecnica.
Con il messaggio n. 1607 del 2020, l’INPS fornisce le istruzioni operative per l’estensione dell’accesso ai trattamenti di integrazione salariale ai lavoratori assunti dal 24 febbraio 2020 al 17 marzo 2020. Il Decreto Liquidità ha infatti ammesso alle misure di sostegno al reddito, previste a seguito dell’emergenza sanitaria da Coronavirus, anche i lavoratori assunti in questo arco temporale. E’ prevista la trasmissione all’Istituto di una domanda integrativa entro gli stessi termini ordinariamente previsti.
Il regime dell’inversione contabile, reverse charge, deve trovare applicazione con riferimento alle prestazioni oggetto del contratto continuativo di cooperazione coincidenti anche in parte con quelle del contratto principale di appalto. Lo ha evidenziato l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello n. 104 del 2020, con cui ha specificato in merito alla condizione dell’esistenza di un contratto di subappalto, che per qualificare un rapporto giuridico come contratto d’appalto, prestazione d’opera o fornitura con posa in opera rileva non il nomen iuris attributo dalle parti al contratto, bensì gli effetti da questo prodotti.
In tema di cause ostative al regime forfetario, laddove la cessazione del rapporto di lavoro con l’ex datore di lavoro sia avvenuta da almeno due anni, il contribuente potrà rientrare nel regime forfetario, fermi restando la sussistenza degli ulteriori requisiti e l’effettivo svolgimento di un’attività di lavoro autonomo nei confronti del suo ex datore di lavoro. Lo ha ricordato l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello n. 103 del 2020, con cui ha individuato nuovi chiarimenti in tema di applicazione del regime forfetario.