Fisco, due mesi di stop: rinvio da 10,7 miliardi
Nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza sospensione dell’Iva per tutte le attività con calo dei ricavi del 33 per cento
Nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza sospensione dell’Iva per tutte le attività con calo dei ricavi del 33 per cento
Poiché il giudizio tributario è di “impugnazione-merito”, il giudice, una volta valutata l’incongruità dei ricavi dichiarati rispetto ai costi sostenuti dall’impresa, ove non ritenga corretto il calcolo dell’Ufficio, può autonomamente rideterminare il maggior imponibile accertato sulla base degli elementi acquisiti dall’Agenzia. A tal fine, è legittimo determinare il nuovo reddito al pari del costo medio di un dipendente del settore di riferimento maggiorato del rischio di impresa al 40%. A fornire questo principio è la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 7695, depositata il 6 aprile 2020.
Nel corso di un procedimento penale per omessa presentazione della dichiarazione, se al momento della decisione di appello era già in vigore la nuova causa di esclusione per particolare tenuità (prevista dall’art. 131 bis c.p.), non è possibile chiedere per la prima volta la valutazione dell’esimente in Cassazione. Si tratta infatti di un’inammissibilità in quanto il ricorso risulta proposto per motivi non dedotti in appello. A fornire questo principio è la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 11558, depositata l’8 aprile 2020.
Nel messaggio n.1564 del 2020, l’INPS fornisce precisazioni operative in merito all’obbligo, a carico delle società che fruiscono del web-service, di utilizzare la funzione “Verifica Iban Pensionato”, destinata a prevenire e a contrastare i rischi connessi all’erogazione di finanziamenti da estinguersi dietro cessione del quinto della pensione, quali i furti d’identità. Tale funzione, consente agli operatori finanziari, in sede di stipula del contratto di finanziamento, di avere conferma in automatico della corrispondenza del codice IBAN comunicato dal pensionato cedente con quello registrato negli archivi dell’Istituto ai fini del pagamento della prestazione pensionistica . L’Istituto precisa che questo controllo da parte […]
L’INPS, con la circolare n. 52 del 8 aprile 2020, fornisce indicazioni ed istruzioni operative per la sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, integrando il previgente assetto normativo in relazione alle diverse gestioni interessate. L’Istituto mette in evidenza i soggetti destinatari, le modalità di sospensione con i relativi codici di autorizzazione, le date di sospensione ed i termini recupero e versamento dei contributi sospesi che sarà possibile effettuare in un’unica soluzione o anche mediante rateizzazione fino ad un massimo di cinque rate mensili di pari importo.
È stato approvato dal Consiglio dei Ministri, e pubblicato in Gazzetta Ufficiale, il decreto-legge contenente nuove misure fiscali per fronteggiare l’emergenza Coronavirus: tra queste, ulteriori sospensioni di termini per adempimenti e versamenti fiscali, contributivi e di ritenute anche per i mesi di aprile e maggio e l’inapplicabilità delle sanzioni in presenza di talune violazioni. Importante anche la parte dedicata alle misure finalizzate a favorire l’accesso al credito e a sostenere la liquidità delle imprese con prestiti garantiti dallo Stato e il rafforzamento del Fondo di garanzia per le Pmi.
Nella circolare n. 8 dell’8 aprile 2020, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali fornisce le prime indicazioni operative riguardo l’adozione delle misure speciali per l’accesso agli ammortizzatori sociali connessi all’emergenza epidemiologica Covid-19. Il documento di prassi prende in esame la Cassa integrazione ordinaria, la sospensione del trattamento di CIGS per Coronavirus e le disposizioni introdotte dal decreto Cura Italia per la cassa integrazione in deroga, con particolare riferimento alle aziende plurilocalizzate.
Nel messaggio n. 1546 del 2020, l’INPS affronta l’applicazione della proroga di validità di tutti i documenti di Regolarità contributiva (DURC) a seguito di quanto previsto dal Decreto Cura Italia. La norma Documenti attestanti la regolarità contributiva denominati Durc On Line che riportano nel campo “Scadenza validità” una data compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020. Per automatizzare la gestione della proroga di validità è stata implementata la funzionalità “Consultazione”.
In merito alla modalità di rendicontazione dei crediti formativi, sarà cura dell’Ordine imputare, nei propri sistemi di rilevazione, i crediti formativi “non utili” acquisiti fino al 30 settembre 2020 al triennio 2017-2019 nel caso in cui l’iscritto risulti inadempiente. Lo ha reso noto il CNDCEC mediante la pubblicazione dell’informativa n. 30 del 6 aprile 2020, con cui ha specificato che i cfp “non utili” potranno essere utilizzati per l’assolvimento del triennio precedente anche qualora siano maturati tramite la partecipazione ad eventi accreditati con più codici materie, di cui alcuni validi per la revisione legale.