Detrazione Iva solo se la sottesa operazione si realizza effettivamente
Non è riconosciuto il diritto alla detrazione dell’Iva relativa al pagamento di un acconto a seguito di un preliminare di compravendita se poi quest’ultima non avviene. Detto diritto è infatti inscindibilmente collegato alla realizzazione effettiva della cessione di beni o alla prestazione di servizi, che ne costituisce il presupposto essenziale. Sono questi i principi stabiliti dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 13091 depositata il 30 giugno 2020.