Compensi da corrispondere ai giudici di pace: quale trattamento fiscale?
Le somme percepite per l’attività di giudice di pace, in servizio alla data del 15 agosto 2017, sono soggette al regime transitorio previsto dal D. Lgs. n. 116 del 2017 e pertanto devono essere considerate redditi assimilati a quello di lavoro dipendente fino al quarto anno successivo alla data di entrata in vigore del decreto menzionato, ossia 15 agosto 2021, anche se le prestazioni sono rese da un soggetto che esercita un’arte o professione. Lo ha evidenziato l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 202 del 6 luglio 2020.