Imposta sostitutiva al 7 per cento per titolari di pensione estera: caratteristiche dell’opzione
I pensionati esteri, che trasferiscono la propria residenza fiscale in taluni Comuni del Mezzogiorno o in uno dei Comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti, rientranti nelle zone colpite dal sisma del 24 agosto 2016, del 26 e 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017, possono optare per l’assoggettamento dei redditi di qualunque categoria, prodotti all’estero, ad un’imposta sostitutiva, con aliquota del 7 per cento, da applicarsi per ciascuno dei periodi di validità dell’opzione, complessivamente 10 anni. Lo ha ricordato l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 559 del 2020.