L’attività svolta dopo l’avvio del fallimento ha natura economica. Quali effetti sull’Iva?
A seguito della dichiarazione di fallimento l’attività economica non cessa, anche se le operazioni effettuate successivamente all’avvio della procedura concorsuale risultano esclusivamente finalizzate a liquidare gli attivi a beneficio dei creditori. Pertanto, in considerazione della natura economica dell’attività svolta nel corso della procedura, non deve essere rettificata l’IVA detratta sugli acquisti di beni e servizi acquistati anteriormente alla dichiarazione di fallimento stessa. E’ quanto stabilito dalla Corte di giustizia dell’Unione europea con la decisione resa nella causa C-182/20 del 3 giugno 2021. Quali sono le ragioni e le motivazioni di carattere fiscale illustrate dai giudici comunitari per sostenere l’orientamento adottato?