Il reddito percepito dal soggetto residente in Lussemburgo, per l’attività di lavoro dipendente svolta in Italia nel 2020 in smart working, rileva fiscalmente anche nel nostro Paese, laddove il contribuente abbia dichiarato di aver soggiornato in Italia per più di 183 giorni nel periodo di riferimento. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 626 del 27 settembre 2021 con cui ha specificato che la conseguente doppia imposizione sarà risolta, ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 1, della Convenzione, attraverso il riconoscimento di un credito d’imposta da parte del Lussemburgo, Stato di residenza del lavoratore dipendente.