Staking di cripto-valute: la tassazione dei redditi
I redditi derivanti dall’attività di staking di cripto-valute sono soggette ad imposizione ai sensi della citata lettera h) del comma 1 dell’articolo 44 del Tuir e se accreditate nel wallet da una Società italiana, quest’ultima è tenuta all’applicazione della ritenuta a titolo d’imposta nella misura del 26 per cento. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 433 del 24 agosto 2022, con cui ha specificato che laddove il contribuente detiene il wallet presso una Società italiana non è tenuto agli obblighi di monitoraggio fiscale, né tanto meno al pagamento dell’IVAFE.