Liquidazione dell’IVA di gruppo anche per le società residenti in altri Stati membri
La procedura di liquidazione dell’IVA di gruppo trova applicazione anche per le società residenti in altri Stati membri, purché in possesso dei requisiti previsti dal D.M. 13 dicembre 1979 ed identificati ai fini IVA in Italia. L’identificazione ai fini IVA in Italia dei partecipanti alla procedura di liquidazione IVA di gruppo è un requisito che deve sussistere a partire dal 1° gennaio dell’anno di applicazione della medesima, avendo l’opzione effetto su tutte le operazioni effettuate a partire da tale data. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 544 del 3 novembre 2022.