Anche le informazioni trasmesse con un sistema EDI sono valide come ”dichiarazione scritta”: in quali casi
Anche sistemi come quello EDI possono, in linea di principio, essere ammessi come ”dichiarazione scritta” utile per soddisfare la presunzione di cui all’articolo 45bis del Regolamento, ovvero per consentire la prova di una cessione intracomunitaria secondo la prassi nazionale. Lo ha evidenziato la stessa Amministrazione finanziaria con la risposta a interpello 272 del 3 aprile 2023, con cui ha specificato che tale ammissibilità è evidentemente subordinata al ricorrere di tutte le richiamate garanzie che consentono una piena equiparazione, in termini probatori, tra il formato elettronico e quello cartaceo.