Rimborsi ‘‘pro quota’’ di capitale OICR: quando non sussiste l’obbligo di reinvestimento
L’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 105 del2024 ha evidenziato che i rimborsi parziali di capitale di OICR che non determinano l’annullamento delle quote o delle azioni, ma ne riducano semplicemente il valore unitario, non comportano l’obbligo di reinvestimento ai fini del computo del vincolo temporale di detenzione degli ‘‘investimenti qualificati’’, sempreché il rimborso anticipato avvenga a fronte di disinvestimenti operati dall’OICR in relazione ai quali non sono previsti, nell’interesse degli investitori, ulteriori investimenti (in linea con le disposizioni regolamentari dell’organismo di investimento).