Reverse charge esterno: passaggio dal luogo di stabilimento a quello di identificazione delle controparti
Dal 1° gennaio 2026, la rilevanza del luogo di stabilimento sarà superata tanto dal lato (attivo) del cedente o prestatore, quanto da quello (passivo) del cessionario o committente, travolgendo le indicazioni di prassi che regolano attualmente l’applicazione del reverse charge esterno. È quanto si desume dalle modifiche operate dal pacchetto ViDA, come emendato dalla risoluzione legislativa del Parlamento europeo C/2024/4246.