Rivalutazione degli immobili in contabilità semplificata: determinazione del costo fiscale della partecipazione
Con la risposta a interpello n. 178 del 2 settembre 2024, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, poiché la rivalutazione effettuata in regime di contabilità semplificata non comporta l’iscrizione di una riserva in sospensione d’imposta, il maggior valore del bene rivalutato troverà la sua contropartita, nel passaggio al regime ordinario, in una riserva (qualificabile fiscalmente come riserva di utili) libera da vincoli, con la conseguenza che il successivo annullamento di tale riserva, per consentire l’assegnazione dei beni ai soci, non sarà assoggettato a imposta sostitutiva prevista in materia di assegnazione agevolata.