Stabile organizzazione: chiarimenti sull’idoneità a ricevere e utilizzare i servizi per proprie esigenze
Con la sentenza resa nella causa C-533/22 del 13 giugno 2024, la Corte di Giustizia UE ha chiarito che la società soggetta all’imposta sul valore aggiunto avente la sede della propria attività economica in uno Stato membro, destinataria di servizi forniti da una società stabilita in un altro Stato membro, non possiede una stabile organizzazione in quest’ultimo Stato membro se i mezzi umani e tecnici di cui essa dispone in detto Stato membro non sono distinti da quelli mediante i quali le sono forniti i servizi o se tali mezzi umani e tecnici svolgono soltanto attività preparatorie o ausiliarie.